MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 maggio 2006
Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine,
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n.
123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione
della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari
destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001
«Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad
una alimentazione particolare»;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 «Norme per la protezione dei
soggetti malati di celiachia» e in particolare l'art. 4 «Erogazione
dei prodotti senza glutine», commi 1 e 2;
Considerato che e' opportuno rendere uniformi le modalita' di
erogazione dei prodotti dietetici senza glutine al fine di garantire
i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e
di contenere i costi per il Servizio sanitario nazionale;
Considerato che in una dieta equilibrata, i carboidrati includono
quelli complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso,
patate, mais e legumi, nonche' quelli derivati da grano, orzo, segale
e avena provenienti da pane, pasta e farina e gli zuccheri semplici;
Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai
carboidrati deve essere almeno del 55% dell'apporto energetico
totale, come confermato dal rapporto dell'OMS e della FAO «Diet,
nutrition and prevention of chronic diseases» (2003), inclusi i
carboidrati complessi naturalmente privi di glutine provenienti da
riso, patate, mais e legumi;
Considerato che i tetti di spesa fissati dal decreto del Ministro
della sanita' 8 giugno 2001 derivavano dai prezzi al consumo rilevati
dei prodotti dietetici di base e in particolare: per 1 kg di pane o
di pasta il prezzo di riferimento e' stato individuato in " 20.000
(Euro 10,33), per 1 kg di farina in " 15.000 (Euro 7,75);
Considerato che risulta da una verifica effettuata che i prezzi al
consumo di pane, pasta e farina rilevati nel 2001 sono ancora attuali
e che i fabbisogni calorici per la popolazione italiana per le
diverse fasce d'eta stabiliti dai LARN (Livelli di Assunzione
Raccomandati di Energia e Nutrienti per la popolazione italiana) nel
1996 dovranno essere aggiornati;
Considerato che dal 2001 sono stati notificati per la
commercializzazione una serie di nuovi prodotti senza glutine gia'
pronti per il consumo che tengono conto delle mutate abitudini di
preparazione degli alimenti, anche in relazione ai mutati stili di
vita;
Ribadendo l'opportunita' di prevedere tetti di spesa differenziati
per fasce d'eta' e di sesso;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Erogazione
1. Ai soggetti affetti da celiachia e' riconosciuto il diritto
all'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine, ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123.
Art. 2.
Registro nazionale
1. Il Registro nazionale, di cui all'art. 7 del decreto
ministeriale 8 giugno 2001, riporta i prodotti dietetici senza
glutine erogabili gratuitamente attraverso il Servizio sanitario
nazionale ai soggetti affetti da celiachia.
2. L'inserimento dei prodotti dietetici senza glutine nel Registro
nazionale, di cui al comma 1, avviene contestualmente alla
conclusione della fase istruttoria della procedura di notifica
dell'etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 1 11, necessaria ai fini dell'immissione in
commercio.
3. Il Ministro della salute pubblica aggiornamenti periodici del
Registro nazionale.
Art. 3.
Tetti di spesa
1. I tetti massimi di spesa per l'erogazione gratuita di prodotti
dietetici senza glutine sono riportati nell'allegato 1 che fa parte
integrante del presente decreto.
2. I tetti massimi di spesa sono aggiornati periodicamente dal
Ministero della salute sulla base della variazione dei prezzi al
consumo dei prodotti dietetici senza glutine di base (farina, pane e
pasta).
Art. 4.
Abrogazione
1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 8 giugno 2001 e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2006
Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi
Allegato 1
Fascia d'eta' - |Tetto mensile M - |Tetto mensile F -
6 mesi - 1 anno |Euro 45,00 |Euro 45,00
fino a 3,5 anni |Euro 62,00 |Euro 62,00
fino a 10 anni |Euro 94,00 |Euro 94,00
eta' adulta |Euro 140,00 |Euro 99,00